NOVITA' IMPORTANTE IN TEMA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA E ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI
Per chiedere la residenza o l'allacciamento a pubblici servizi occorre dimostrare il titolo
legittimo di occupazione dell'abitazione
Con la conversione
del decreto
28.3.2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015" ad opera della legge 23.5.2014 n. 80 è entrata definitivamente in
vigore la norma che prevede il
divieto di chiedere la residenza per chi occupa l'abitazione abusivamente.
Il divieto, previsto dall'art. 5 del D.L. 47/2014, ha come conseguenza la nullità degli atti
emessi in violazione dello stesso sin dalla data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica.
Da ora in poi
al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, o anche solo di una variazione per
spostamento all'interno dello stesso comune, il richiedente dovrà sempre
dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di occupare legittimamente l'abitazione ed in base a quale titolo, fornendo
all'Ufficio Anagrafe gli elementi e/o i documenti necessari ai controlli.
L'Ufficio Anagrafe non potrà accettare la richiesta nè, tantomeno, procedere all'iscrizione
anagrafica in mancanza delle dichiarazioni e/o della documentazione richiesti dalla norma.
Il Ministero dell'Interno ha trasmesso a tutti i comuni una propria circolare
interpretativa con la quale modifica il modello ufficiale per la richiesta di residenza
descrivendo la documentazione/ informazioni da richiedere e fornendo istruzioni applicative alle
Anagrafi comunali.
La norma modifica in modo sostanziale i principi che sono sempre stati alla base
dell'iscrizione anagrafica: la dimora effettiva in un luogo (elemento oggettivo) e l'intenzione di
abitarvi stabilmente (elemento soggettivo). Viene introdotta infatti una sorta di qualificazione
giuridica dell'elemento oggettivo, prima non richiesta, prevedendo che non sia sufficiente abitare
effettivamente un immobile, ma che questa occupazione debba essere legittima.
L'art. 5 citato ha introdotto inoltre il
divieto di allacciamento a pubblici servizi in caso di occupazione abusiva di
un immobile senza titolo, con la conseguente nullità degli atti stipulati in violazione ed il
divieto, per chi occupasse abusivamente
alloggi di edilizia residenzale pubblica, di partecipare alle procedure di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di
accertamento dell'occupazione abusiva. La norma precisa i pubblici servizi cui si riferisce
(energia elettrica, gas, servizi idrici e della telefonia fissa) indicando con precisione le
modalità per darvi esecuzione e facendo salvi, solo fino al 31.12.2015, i rapporti sorti
sulla base di alcune tipologie di contratti di locazione con cedolare secca registrati ai sensi
dell'art. 3 commi 8 e 9 del D.lgs. 14.3.2011 n. 23.