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Novità iscrizione anagrafica 2014

Novità iscrizione anagrafica 2014

NOVITA' IMPORTANTE IN TEMA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA E ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI


Per chiedere la residenza o l'allacciamento a pubblici servizi occorre dimostrare il titolo legittimo di occupazione dell'abitazione

Con la conversione  del decreto 28.3.2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" ad opera della legge 23.5.2014 n. 80 è entrata definitivamente in vigore la norma che prevede il  divieto di chiedere la residenza per chi occupa l'abitazione abusivamente.
Il divieto, previsto dall'art. 5 del D.L. 47/2014, ha come conseguenza la nullità degli atti emessi in violazione dello stesso sin dalla data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

Da ora in poi  al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, o anche solo di una variazione per spostamento all'interno dello stesso comune, il richiedente dovrà sempre dichiarare, sotto la propria responsabilità,  di occupare legittimamente l'abitazione ed in base a quale titolo, fornendo all'Ufficio Anagrafe gli elementi e/o i documenti necessari ai controlli.

L'Ufficio Anagrafe non potrà accettare la richiesta nè, tantomeno, procedere all'iscrizione anagrafica in mancanza delle dichiarazioni e/o della documentazione richiesti dalla norma.

Il Ministero dell'Interno ha trasmesso a tutti i comuni una propria circolare interpretativa  con la quale modifica il modello ufficiale per la richiesta di residenza descrivendo la documentazione/ informazioni da richiedere e fornendo istruzioni applicative alle Anagrafi comunali.

La norma modifica in modo sostanziale i principi che sono sempre stati alla base dell'iscrizione anagrafica: la dimora effettiva in un luogo (elemento oggettivo) e l'intenzione di abitarvi stabilmente (elemento soggettivo). Viene introdotta infatti una sorta di qualificazione giuridica dell'elemento oggettivo, prima non richiesta, prevedendo che non sia sufficiente abitare effettivamente un immobile, ma che questa occupazione debba essere legittima.

L'art. 5 citato ha introdotto inoltre il  divieto di allacciamento a pubblici servizi in caso di occupazione abusiva di un immobile senza titolo, con la conseguente nullità degli atti stipulati in violazione ed il divieto, per chi occupasse abusivamente  alloggi di edilizia residenzale pubblica, di partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. La norma precisa i pubblici servizi cui si riferisce (energia elettrica, gas, servizi idrici e della telefonia fissa) indicando con precisione le modalità per darvi esecuzione e facendo salvi,  solo fino al 31.12.2015, i rapporti sorti sulla base di alcune tipologie di contratti di locazione con cedolare secca registrati ai sensi dell'art. 3 commi 8 e 9 del D.lgs. 14.3.2011 n. 23.