Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge approvata in data 14 dicembre 2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
COS'È LA DAT
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. La legge sul biotestamento, Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari". Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".
COME ESPRIMERE LE DAT
In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la
persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento
- DAT". Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure
con scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
residenza. Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario",
maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà
espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il
disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L'accettazione
della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto
successivo allegato alle DAT. Se le DAT non contengono l'indicazione del fiduciario, o questi vi
abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà
del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di
sostegno.
DOVE E COME DEPOSITARE LE DAT