legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"
VISTO l’art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche
amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di
selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti
Pubblici);
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l’obbligo per le
stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai
procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura
proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
importo delle somme liquidate;
VISTO l’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il
31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all’anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici